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Ordinanza N. 4 del 19/05/2025 - Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo di valore ambientale.

Ordinanza N. 4 del 19/05/2025 - Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo di valore ambientale.
Divieto di capitozzatura ed estirpazione degli olivi secolari
Data:
Lunedì, 19 Maggio 2025
Ordinanza N. 4 del 19/05/2025 - Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo di valore ambientale.

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che in tutto il territorio del Comune di Sini, a prevalente vocazione agricola,

sono presenti numerosi esemplari di ulivi e ulivi secolari i quali per la loro tipicità e

maestosità, costituiscono fattore di particolare importanza, sin dal punto di vista agricolo

che per l’alto valore ambientale e paesaggistico;

CONSIDERATO che queste piante, per la loro unicità, tipicità e valore ambientale, sono

meritevoli di un'attenta opera di salvaguardia e valorizzazione da parte

dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che sono stati segnalati e documentati casi di danneggiamento e

capitozzatura di alcune piante, con conseguente danno sia dal punto di vista ambientale

che paesaggistico;

CONSIDERATA quindi la necessità e l’urgenza, nelle more di una successiva e specifica

regolamentazione della materia, di procedere alla salvaguardia delle presenze olivicole di

valore ambientale presenti nel territorio comunale;

VISTA la L. 14 gennaio 2013 n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” e successive

modifiche, in particolare l'art. 7 comma 4 “Salvo che il fatto costituisca reato, per

l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti

salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi

motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere

obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato” e il comma 1 “per «albero

monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali

ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari

esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico,

per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad

eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle

tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,

ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica

e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche

private”

SENTITO il parere degli uffici comunali competenti;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il T.U.E.L. D.L. vo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

IN TUTTE LE ZONE OMOGENEE del territorio comunale è prescritta la tutela e la

valorizzazione delle piante d'ulivo.

SONO CONSENTITE senza preventiva autorizzazione, le potature aventi la funzione di

“taglio di ritorno” e la pulizia del secco solo su branche secondarie da effettuarsi solo con

tagli di diametro non superiori agli 8 cm.

NON È CONSENTITA:

1) l'estirpazione di piante d’ulivo secolari. È consentita solo in casi particolari e

previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico comunale, sentito il Corpo Forestale di Vigilanza

Ambientale e gli altri Enti competenti, con l'obbligo di reimpianto delle stesse piante

estirpate all’interno dei confini territoriali del Comune di Sini;

2) la capitozzatura e/o la drastica riduzione della struttura architettonica delle piante

d'ulivo secolari.

LE OPERAZIONI di cui ai punti 1 e 2 potranno essere autorizzate ed eseguite solo in

relazione a particolari esigenze di prevalente interesse pubblico, per esigenze derivanti

dall’utilizzazione edilizia del fondo, morte della pianta, particolari fitopatie, per

disseccamenti, incendi e/o danni da calamità naturali;

LA CAPITOZZATURA E/O L'ESTIRPAZIONE di alberi d’ulivo in mancanza di

autorizzazione comunale e/o

con l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, è punita con sanzione

amministrativa pari a €. 5.000,00 (cinquemila/00) per gli alberi monumentali come previsto

dalla normativa nazionale e regionale, e con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma pari a €. 500,00 per gli altri alberi di ulivo

LA POLIZIA MUNICIPALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati

dell'esecuzione della presente ordinanza.

È FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di far osservare la presente

ordinanza;

I CONTRAVVENTORI saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative, fatta

salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P.

CONTRO la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione

all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Cagliari.

IL SINDACO

F.to: Carracoi Andrea


Documenti allegati

ORDINANZA N (182,6 KB)ORDINANZA N. 4 DEL 19/05/2025

A cura di

Polizia Locale
Indirizzo: Via Nuova, 21 - 09090 Sini (Or)

Telefono:
0783 936000 - 0783 935025
PEC:
protocollo.sini@pec.comunas.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

01/07/2025 09:36




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