IL SINDACO
PREMESSO che in tutto il territorio del Comune di Sini, a prevalente vocazione agricola,
sono presenti numerosi esemplari di ulivi e ulivi secolari i quali per la loro tipicità e
maestosità, costituiscono fattore di particolare importanza, sin dal punto di vista agricolo
che per l’alto valore ambientale e paesaggistico;
CONSIDERATO che queste piante, per la loro unicità, tipicità e valore ambientale, sono
meritevoli di un'attenta opera di salvaguardia e valorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che sono stati segnalati e documentati casi di danneggiamento e
capitozzatura di alcune piante, con conseguente danno sia dal punto di vista ambientale
che paesaggistico;
CONSIDERATA quindi la necessità e l’urgenza, nelle more di una successiva e specifica
regolamentazione della materia, di procedere alla salvaguardia delle presenze olivicole di
valore ambientale presenti nel territorio comunale;
VISTA la L. 14 gennaio 2013 n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” e successive
modifiche, in particolare l'art. 7 comma 4 “Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti
salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi
motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere
obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato” e il comma 1 “per «albero
monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali
ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari
esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico,
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,
ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica
e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche
private”
SENTITO il parere degli uffici comunali competenti;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il T.U.E.L. D.L. vo 18 agosto 2000 n. 267;
O R D I N A
IN TUTTE LE ZONE OMOGENEE del territorio comunale è prescritta la tutela e la
valorizzazione delle piante d'ulivo.
SONO CONSENTITE senza preventiva autorizzazione, le potature aventi la funzione di
“taglio di ritorno” e la pulizia del secco solo su branche secondarie da effettuarsi solo con
tagli di diametro non superiori agli 8 cm.
NON È CONSENTITA:
1) l'estirpazione di piante d’ulivo secolari. È consentita solo in casi particolari e
previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico comunale, sentito il Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale e gli altri Enti competenti, con l'obbligo di reimpianto delle stesse piante
estirpate all’interno dei confini territoriali del Comune di Sini;
2) la capitozzatura e/o la drastica riduzione della struttura architettonica delle piante
d'ulivo secolari.
LE OPERAZIONI di cui ai punti 1 e 2 potranno essere autorizzate ed eseguite solo in
relazione a particolari esigenze di prevalente interesse pubblico, per esigenze derivanti
dall’utilizzazione edilizia del fondo, morte della pianta, particolari fitopatie, per
disseccamenti, incendi e/o danni da calamità naturali;
LA CAPITOZZATURA E/O L'ESTIRPAZIONE di alberi d’ulivo in mancanza di
autorizzazione comunale e/o
con l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, è punita con sanzione
amministrativa pari a €. 5.000,00 (cinquemila/00) per gli alberi monumentali come previsto
dalla normativa nazionale e regionale, e con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma pari a €. 500,00 per gli altri alberi di ulivo
LA POLIZIA MUNICIPALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.
È FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di far osservare la presente
ordinanza;
I CONTRAVVENTORI saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P.
CONTRO la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Cagliari.
IL SINDACO
F.to: Carracoi Andrea